Il Sovraindebitamento ditta individuale cessata
Il sovraindebitamento può derivare anche da debiti accumulati da precedenti attività d'impresa, svolte sotto forma di ditta individuale poi cessata (debiti per tasse, tributi e contributi non pagati, debiti per finanziamenti, debiti nei confronti di fornitori, etcc.)
Il procedimento di composizione della crisi rappresenta uno strumento eccezionale per affrontare e risolvere in maniera definitiva tutti i debiti derivanti da attività commerciali, svolte nella forma di ditta individuale, anche cessate, seppure con alcune condizioni e limiti.
Fondamentale è lo studio del caso specifico e la scelta della procedura più appropriata; sicuramente l'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, sopravvive alla cessazione dell'impresa e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 67 CCII.
Secondo recenti approdi della giurisprudenza di merito (ultimo Trib. di Ancona 15/11/2023) negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura di concordato minore, determinerebbe una ingiustificata limitazione al ricorso degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione ed una esclusione all'accesso a strumenti di natura negoziale, costringendolo di fatto alla liquidazione controllata, in aperto contrasto con ratio e finalità del Codice della crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.