Ristrutturazione dei debiti del consumatore: possibile ammissione alla procedura del soggetto con debiti personali e debiti derivanti da pregressa attività d'impresa
Con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett. e), è considerato "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Alcune recenti Sentenze (Tribunale di Reggio Emilia, Tribunale di Trani e da ultimo il Tribunale di Rovigo del 5/10/2024) ammettono l'ex imprenditore, successivamente diventato consumatore, alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di debiti così detti "Promiscui". In esse viene riconosciuta la qualifica di consumatore a chi svolge domanda che comprende anche debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa in passato svolta ma da tempo cessata, ritenendo che in tal caso il soggetto agisce per scopi estranei a quelli imprenditoriali.