Sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata - Applicabilità alle cessioni del quinto e deleghe di pagamento
Con l'avvio della procedura di sovraindebitamento è possibile ottenere la sospensione della cessione del quinto e della delega sullo stipendio. L'art. 70 CCII prevede che "... il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati". Si ritiene, infatti, che le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento siano funzionalmente eguali alla sospensione di specifiche esecuzioni poiché sono comprese nel novero delle "altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento". Decreto del Tribunale di Benevento 20/12/2023
Per saperne di più compila il form o contattaci